Art. 369
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[1]L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverra' in cinquanta annualita' costanti a decorrere dal l° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivo all'approvazione del collaudo dei fabbricati costruiti coi mutui relativi.
[2]Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, a sensi del terzo comma dell'articolo 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualita' cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 11 febbraio 1942 · versione 0 su Normattiva