Art. 370

Lo Stato concorre col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualita' di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ovvero, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 364, in quelli dei Ministeri della marina e dell'aeronautica o nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per i mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 363 e, per i mutui di cui all'art. 365, mediante impegni di spesa su apposito capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Tale quota e' fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte di capitale mutuato ed e' corrisposta in rate semestrali pari alla centesima parte del capitale stesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art370 · fonte su Normattiva