Art. 377
[1]Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sara' stabilito dal Comitato centrale.
[2]Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande.
[3]Nessuno puo' essere iscritto o conservare la iscrizione se non e' in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva