Art. 377

[1]Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sara' stabilito dal Comitato centrale.

[2]Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande.

[3]Nessuno puo' essere iscritto o conservare la iscrizione se non e' in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art377 · fonte su Normattiva