Art. 381

[1]Gli alloggi di cui all'art. 343 (comma 2°) sono concessi in affitto ad ufficiali o sottufficiali del Presidio dai comandi militari di Divisione competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell'art. 386.

[2]La preferenza in ciascuna delle due categorie dovra' essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione o ai coniugati con prole.

[3]Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto por la stipulazione dei contratti di affitto e per tutto le conseguenti formalita' ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato articolo 386.

[4]Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sara' determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma 2°.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art381 · fonte su Normattiva