Art. 91
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[1]Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
- a)gli impiegati civili di ruolo dello Stato soggetti alla legge sullo stato giuridico 30 dicembre 1923, n. 2960;
- b)il personale militare e dei corpi armati specificato dall'articolo 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico;
- c)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
- d)il personale di ruolo in servizio od in pensione delle ferrovie dello Stato.
[2]Possono inoltre entrare a far parte di dette cooperative:
- e)gli Ufficiali generali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, anche fuori servizio, i Caporali d'onore e quegli Ufficiali della Milizia stessa che siano in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924 n. 1292 convertito nella leggo 18 marzo 1920, n. 562;
- f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952 · versione 0 su Normattiva