Art. 91

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[1]Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

  • a)i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
  • b)gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
  • c)il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  • d)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
  • e)il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
  • f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione.

[2]((g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione)).

Testo vigente dal 28 agosto 1959 al 28 novembre 1962 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art91 · fonte su Normattiva