Art. 91
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[1]Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
- a)i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
- b)gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
- c)il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- d)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
- e)il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
- f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione.
[2]((g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione)).
Testo vigente dal 28 agosto 1959 al 28 novembre 1962 · versione 23 su Normattiva