Art. 97

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La residenza di ufficio, diversa da quella ove sorgono le costruzioni cooperative, non costituisce ostacolo alla prenotazione:

  • a)per gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari, i Consiglieri di legazione, i Consoli generali, i Consoli di carriera, i Prefetti del Regno, i Procuratori generali delle Corti di appello, gli Ufficiali generali, i Colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del R. esercito e gli Ufficiali di grado e di carica corrispondenti della R. marina e della R. aeronautica;
  • b)per il personale della R. marina compreso nella lettera b) dell'art. 91 durante il periodo di imbarco su Regie navi armate;
  • c)per il personale di cui alla lettera a) dell'art. 91 comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art97 · fonte su Normattiva