Art. 97
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((Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto:
- a)per i membri delle due Camere del Parlamento;
- b)per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;
- c)per il personale della marina militare indicato nell'art. 91, lettera c), durante il periodo di imbarco su navi armate;
- d)per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati)).
Testo vigente dal 30 marzo 1952 al 1 marzo 2006 · versione 15 su Normattiva