Art. 127

[1](Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato. Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera a).

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art127 · fonte su Normattiva