Art. 120

[1](Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]La libera docenza puo' essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti superiori. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui e' chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art120 · fonte su Normattiva