Art. 124
[2]L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza. La prima e' devoluta all'Erario; la seconda all'Universita' o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento. La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Universita' o Istituto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva