Art. 142
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[1](Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti. Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 13 maggio 2022 · versione 0 su Normattiva