Art. 17
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[1](Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto.
[3]Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola Facolta', dal consiglio di Facolta', udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita'; esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'. 89
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 596
89Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In parziale deroga all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, gli statuti delle universita' e degli istituti d'istruzione superiore o le relative modifiche gia' approvate o da approvare entro il 31 dicembre 1947, potranno, con determinazione del Ministro per la pubblica istruzione, avere effetto dall'anno accademico 1946-47, oppure dal momento nel quale, dopo l'8 settembre 1943, le disposizioni relative ebbero di fatto pratica attuazione".
Testo vigente dal 11 luglio 1947 al 28 febbraio 1963 · versione 79 su Normattiva