Art. 189
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[1](Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto.
[3]((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto da: Rettore dell'Universita' o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere)).
[4]Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
[5]((Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione)).
Testo vigente dal 27 maggio 1945 al 28 marzo 1948 · versione 76 su Normattiva