Art. 206
[2]Le designazioni delle Facolta' e Scuole delle Universita' e Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono trasmesse al Ministro che, constatata la regolarita' della procedura, da' all'Universita' o Istituto comunicazione della sua approvazione. Alle Universita' e Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva