Art. 206

[1](Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Le designazioni delle Facolta' e Scuole delle Universita' e Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono trasmesse al Ministro che, constatata la regolarita' della procedura, da' all'Universita' o Istituto comunicazione della sua approvazione. Alle Universita' e Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art206 · fonte su Normattiva