Art. 207
[2]Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva