Art. 207

[1](Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art207 · fonte su Normattiva