Art. 223

[1](Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico. L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art223 · fonte su Normattiva