Art. 310
[1](Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
[2]Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegala 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La spesa relativa e' a carico del bilancio dello Stato.
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