Art. 330

[1](Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964 - Art 46, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 Articoli 1 e 2, Legge 26 maggio 1932, n. 622).

[2]A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ». A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in architettura ». Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri ed agli architetti contemplati dall'articolo 73 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Universita' di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ». A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di « dottore in scienze forestali ».

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art330 · fonte su Normattiva