Art. 42

[1](Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

[2]Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo 37 e' inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000. Detta somma verra' ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori di ingegneria.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art42 · fonte su Normattiva