Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1973 al 11 marzo 1981. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44. 87 333 352

[3]Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

[4]In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. 87 333 352

[5]Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. 87 333 352

[6]Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".

333

Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni".

352

Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, nel modificare l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo [...] comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni".

Testo vigente dal 2 dicembre 1973 al 11 marzo 1981 · versione 316 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art51 · fonte su Normattiva