Art. 51
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[1](Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[3]Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
[4]In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. 87
[5]Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. 87
[6]Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238
87Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".
Testo vigente dal 27 maggio 1945 al 28 dicembre 1969 · versione 76 su Normattiva