Art. 55

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1933 al 23 agosto 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Gli atti e contratti delle Universita' e Istituti superiori sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato. Le Universita', e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri Enti o di privati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 23 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55 · fonte su Normattiva