Art. 55
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[2]Gli atti e contratti delle Universita' e Istituti superiori sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato. Le Universita', e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri Enti o di privati.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 23 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva