Art. 55
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[2]((Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.
[3]Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalita', a favore delle Universita' o delle istituzioni scientifiche o di assistenza, di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.
[4]Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.
[5]Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.
[6]Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale)).
Testo vigente dal 23 agosto 1962 al 15 dicembre 1970 · versione 194 su Normattiva