Art. 69

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[1](Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile. Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 30 aprile 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art69 · fonte su Normattiva