Art. 69
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[2]I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile. Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 30 aprile 1947 · versione 0 su Normattiva