Art. 69
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[3]Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255
88Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".
Testo vigente dal 30 aprile 1947 al 27 gennaio 1953 · versione 78 su Normattiva