Art. 70

[1](Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri. La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso. Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia. Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso. Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso. I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art70 · fonte su Normattiva