Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative - Necessaria concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito - Possibilità, conseguentemente, di prevedere reazioni sanzionatorie aggiuntive di tipo rigido perché riguardanti condotte particolarmente gravi (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la sanzione accessoria disciplinare dell'ineleggibilità alle cariche di rettore di Università o di direttore di Istituzione universitaria per dieci anni nei confronti professori universitari di ruolo che siano stati sottoposti alla sanzione disciplinari della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, senza possibilità di graduare la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti). (Classif. 232001).
Per la generalità delle sanzioni amministrative si impone la necessità di sottoporre la misura al sindacato di ragionevolezza e proporzionalità. (Precedenti: S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 112/2019 - mass. 42628).Con riferimento alle previsioni sanzionatorie amministrative rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, sussiste l’esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi, ossia che non venga meno in modo manifesto un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato, in omaggio al principio di proporzionalità, il quale trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione; ciò sia con riguardo a sanzioni amministrative di tipo principale, sia in relazione a sanzioni di tipo accessorio. (Precedenti: S. 84/2026 - mass. 47420; S. 52/2024 - mass. 46041; S. 40/2023 - mass. 45370; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 170/2015).È possibile che siano immuni dal vizio di irragionevolezza le norme che contemplano reazioni sanzionatorie aggiuntive di tipo rigido, qualora riguardino condotte particolarmente gravi o generatrici di rilevanti rischi correlati all’attività disciplinata dalla legge che le prevede, quando le condotte sanzionate si sono rivelate tra loro comparabili e non contraddistinte da un disvalore eterogeneo. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 194/2023 - mass. 45812; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 435/1997 - mass. 23704).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Campania, sez. seconda, in riferimento all’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, Cost., dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933, nella parte in cui prevede che al professore universitario - cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, per aver compiuto atti lesivi della dignità o dell’onore del docente – sia obbligatoriamente preclusa la conferibilità delle cariche di rettore dell’università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni. L’interdizione va qualificata come sanzione accessoria – e non già una causa di incandidabilità/ineleggibilità –, che deriva in via automatica dalla sanzione principale della sospensione, e ha funzione essenzialmente di tipo preventivo, tesa a evitare che la grave condotta possa reiterarsi con ulteriore pregiudizio per il bene tutelato, e di essa non si ravvisano né la sproporzione rispetto al fatto, né l’incongruità rispetto al fine perseguito e neppure l’eccessiva compressione della carriera del docente. Quanto, in particolare, alla consistente durata dell’interdizione, essa prescinde dalla specificità della fattispecie illecita concreta ed è correlata alla durata delle cariche universitarie, così da impedire al docente sospeso di ricoprire incarichi di rappresentanza e direzione per un tempo idoneo a elidere ogni rischio di lesione per il buon andamento e per il prestigio dell’ateneo; la scelta sanzionatoria non risulta, pertanto, reprensibile laddove accomuna diverse condotte illecite, perché comunque gravemente pregiudizievoli per il prestigio e l’attività dell’ateneo. Inoltre, la correlazione della durata del divieto a quella delle cariche universitarie non risulta incongrua né rispetto alla specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie, anche alla luce del ruolo primario che rivestono, quali luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere e alla formazione della persona e del cittadino; né rispetto al principio di responsabilità che la legge impone nello svolgimento delle attività di ricerca e di didattica; né, infine, considerando che, nella comparazione tra gli interessi in gioco, non è irragionevole il sacrificio della posizione del singolo docente, da ritenere di portata non eccessiva e, soprattutto, che non involge i diritti fondamentali del lavoratore). (Precedente: S. 42/2017 - mass. 39642).