Art. 114

[1](art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Quando non e' possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purche' in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art114 · fonte su Normattiva