Art. 115

(art. 60, sesto e settimo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi di sospensione o cessazione dell'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, alla presenza di un funzionario all'uopo delegato. Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvede con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art115 · fonte su Normattiva