Art. 125

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[1](art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendono sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi. Per essere iscritti nell'elenco e' necessario possedere i seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
  • c)buona condotta;
  • d)sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
  • e)licenza elementare. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore, o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art125 · fonte su Normattiva