Art. 125
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[1](art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendono sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi. Per essere iscritti nell'elenco e' necessario possedere i seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana;
- b)eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
- c)buona condotta;
- d)sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e)licenza elementare. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore, o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva