Art. 12
[1](art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresi', l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva