Art. 134
[1](art. 56 della legge 2 marzo 1963 n. 307)
[2]L'art. 320, e seguenti, del regolamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive medificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese d'ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie. Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti a provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva