Art. 134

[1](art. 56 della legge 2 marzo 1963 n. 307)

[2]L'art. 320, e seguenti, del regolamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive medificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese d'ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie. Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti a provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art134 · fonte su Normattiva