Art. 143

[1](art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, che modifica l'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gia' modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)

[2]La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessa dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di eta' di 65 anni il periodo minimo di servizio, di cui al precedente comma, e' ridotto ad anni quindici. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per il raggiungimento del limite massimo di eta' hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art143 · fonte su Normattiva