Art. 145

[1](art. 82 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)

[2]L'indennita' una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettive valutabile da parte del fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione, ma, comunque, dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato. Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, la indennita', di cui al comma precedente, ove spetti, e' liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art145 · fonte su Normattiva