Art. 150
[1](art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Le istanze per il conseguimento della indennita' o della pensione debbono essere trasmesse all'istituto postelegrafonici, direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uomo designato dal consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della direzione dell'istituto medesimo. Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del consiglio di amministrazione. La deliberazione del presidente e' comunicata alle parti interessate.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva