Art. 16
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[1](art. 10, ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva