Art. 163

[1](art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]Per le cessazioni dal servizio a partire dal 29 gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4, i servizi prestati presso gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, zone di portalettere e quelli di procacciato, valutabili da parte del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto, sono cumulabili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art163 · fonte su Normattiva