Art. 46
(art. 19, settimo ed ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali, ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato. Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne le regolarita', le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva