Art. 66

[1](art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art66 · fonte su Normattiva