Art. 66
[1](art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva