Art. 83
[1](art. 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82. Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva