Art. 35

[1]Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n 50.

[2]La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico e' liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla eta', alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art35 · fonte su Normattiva