Art. 35
[1]Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n 50.
[2]La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico e' liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla eta', alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti