Art. 42

[1]Art. 25 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Agli ufficiali giudiziari, alle vedove e agli orfani aventi diritto a pensione, la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potra' accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da computarsi sull'assegno definitivo che sara' loro dovuto.

[3]L'acconto non potra', in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art42 · fonte su Normattiva