Art. 65

[1]Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti articoli 58 e 59 e' riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art65 · fonte su Normattiva