Art. 2
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[1]Determinazione della tassa
[3]Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
- a)alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
- b)alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
- c)al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
- d)alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli ((autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per)) i rimorchi adibiti al trasporto di cose; ((d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;))
- e)alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.
Testo vigente dal 21 marzo 1997 al 1 gennaio 2000 · versione 19 su Normattiva