Art. 6
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[1]Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11.
[3]La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 9 giugno 1955 · versione 0 su Normattiva