Art. 180
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[1]base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre. 2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia del competente ufficio. 3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata all'agente della riscossione ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.
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