Art. 302 — Organizzazione dell'insegnamento
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L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 gennaio 1997 · versione 0 su Normattiva