Art. 535
S a n z i o n i
Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
- 1)l'ammonizione;
- 2)la censura;
- 3)la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
- 4)la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5)l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
- 6)l'esclusione definitiva dall'insegnamento. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva