Art. 563 — Congedi straordinari e aspettative
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Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.
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